Ascensori

Verifiche periodiche e certificazioni, ai sensi del DPR 162/99

Verifiche periodiche e straordinarie

Ascensori e montacarichi.

La normativa DPR 162/99 prevede che, per poter mantenere in esercizio un ascensore o un montacarichi in qualsiasi edificio privato o pubblico, occorre effettuare delle verifiche periodiche, tramite organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico e notificato alla Commissione europea.

Le azioni di verifica periodica sono indirizzate ad accertare l’effettiva condizione di efficienza e di sicurezza dell'impianto. Tutti i dispositivi di sicurezza dovranno rispondere correttamente ai controlli e superare specifiche analisi di anti degrado.

Ogni quanto si effettuano le verifiche periodiche?

Le verifiche periodiche per la sicurezza degli ascensori e dei montacarichi devono essere effettuate ogni 2 anni. Il DPR 162/99 sancisce l’obbligo di effettuare una verifica straordinaria.

Verifiche impianti ascensori e montacarichi

Quali documenti testimoniano l'avvenuta verifica?

L’apposita targa applicata all’interno della cabina dell’ascensore certificherà l’avvenuta verifica obbligatoria. La targa, il verbale di verifica e il “fascicolo tecnico” costituiranno la carta d’identità dell’impianto.

Chi richiede le verifiche periodiche?

Il fabbricante dei componenti di sicurezza e l’installatore dell’ascensore sono obbligati a sottoporre i prodotti ad una adeguata valutazione della conformità. Il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante (ad esempio l’amministratore di condominio) sono i soggetti che devono richiedere le verifiche periodiche e, nel caso, straordinarie dell’ascensore.

Chi effettua le verifiche periodiche e straordinarie?

GT Verifiche è Organismo Accreditato ai sensi del D.PR 162/99 e s.m.i. per le verifiche periodiche sugli ascensori e per le attività di certificazione degli impianti ascensore.

Quando occorre la verifica straordinaria?

Il DPR 162/99 stabilisce all’art. 14 che l’impianto di elevazione deve essere oggetto di verifica straordinaria nei seguenti casi:

1. Esito negativo della verifica periodica biennale, dopo aver svolto le attività di rettifica segnalate dalla stessa,

2. A seguito di un incidente, anche se non si è verificato un infortunio,

3. Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,

4. A seguito di una modifica costruttiva o sostituzione di un componente principale dell’impianto.

Cosa succede in caso di incidente?

Un’inidoneità all’uso o un incidente di notevole entità dell’ascensore o del montacarichi dovrà essere comunicato all’Ufficio comunale competente, il quale provvederà ad apporre i sigilli al sistema di sollevamento per inibirne il funzionamento sino al ripristino delle condizioni di sicurezza con successiva verifica straordinaria.

Qual è la normativa di riferimento?

La normativa di riferimento è il DPR 162 del 30 Aprile 1999 e s.m.i. definito il “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” e si occupa di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’ascensore.